test nuova normativa
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VeneziaGestore:
Ater di VeneziaMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per queste domande è prevista la modalità di raccolta online
REQUISITI GENERALI
I requisiti previsti dalla legge regionale per l'accesso ai bandi dell'Edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
Art.25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'articolo 27
Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso
Art. 25 c.2 lett. b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni
Art. 25 c.2 lett. c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari.
Art. 25 c.2 lett. d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario
Art. 25 c.2 lett. f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d’uso.
Art. 25 c.2 lett. f bis) non aver adibito l’alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato
Art. 25 c.2 lett. f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo
Art. 25 c.2 lett. f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Art. 25 c.2 lett. f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28
Art. 25 c.2 lett. f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b)
Art. 25 c.2 lett. f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.
N.B: Il requisito dell’art. 25 c.2 lett.a) LR 39/2017, è stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale in data 22/4/2024, sentenza n. 67 del 07/03/2024 .
Per questo bando è prevista la modalità di raccolta domande online
I requisiti previsti dalla legge regionale per l'accesso ai bandi dell'Edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
Art.25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'articolo 27
Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso
Art. 25 c.2 lett. b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni
Art. 25 c.2 lett. c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari.
Art. 25 c.2 lett. d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario
Art. 25 c.2 lett. f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d’uso.
Art. 25 c.2 lett. f bis) non aver adibito l’alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato
Art. 25 c.2 lett. f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo
Art. 25 c.2 lett. f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Art. 25 c.2 lett. f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28
Art. 25 c.2 lett. f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b)
Art. 25 c.2 lett. f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.
N.B: Il requisito dell’art. 25 c.2 lett.a) LR 39/2017, è stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale in data 22/4/2024, sentenza n. 67 del 07/03/2024.